L’oggetto della dilazione è costituito dal debito contributivo, dalle sanzioni civili e dagli interessi di dilazione (6 punti oltre il tasso ufficiale di riferimento). Non possono essere dilazionati i contributi non ancora scaduti e cioè contributi per i quali non sia ancora decorso il termine entro cui vanno pagati.

Condizione essenziale per l’autorizzazione alla dilazione è che l’istanza comprenda tutti i debiti contributivi a carico dell’azienda.

Bisogna quindi fare una valutazione complessiva della situazione debitoria considerando la possibilità che oltre ai debiti oggetto di cartella esattoriale, vi siano debiti in fase amministrativa (ad es. contestati con un avviso di pagamento), o in fase di recupero presso l’ufficio legale dell’Inps ovvero già iscritti a ruolo ma rispetto ai quali la relativa cartella non è ancora stata notificata.

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LA DOMANDA DI DILAZIONE DEL DEBITO IN CARTELLA ESATTORIALE

Chi intende chiedere la dilazione su cartella esattoriale deve:

  1. presentare alla sede di competenza domanda di dilazione, reperibile presso ogni sede Inps, o scaricabile
    dal sito internet dell’INPS;
  2. nell’eventualità in cui vi sia la presenza di più cartelle di pagamento notificate, chiedere la rateazione per tutte le pendenze presso l’esattoria;
  3. allegare la quietanza di versamento non inferiore 1/12° del debito contributivo per ogni cartella
    esattoriale (al netto di eventuali sanzioni o oneri accessori), effettuato presso l’esattoria o con modello
    F35 presso istituti bancari o postali;
  4. se si tratta di azienda con dipendenti, attestare l’avvenuto integrale pagamento delle quote a carico di quest’ultimi;
  5. qualora la domanda non venga sottoscritta in presenza del funzionario Inps, che ne certifica le generalità, allegare fotocopia di un documento di identità (D.P.R. 445/2000 art. 35);
  6. continuare a versare gli acconti mensili all’esattoria fino all’invio del piano di ammortamento;
    presentare alla Sede che tratta la dilazione le quietanze di tutti versamenti effettuati presso il
    concessionario.

Per le richieste presentate dopo il 60° giorno dalla notifica della cartella il contribuente è tenuto a pagare all’esattoria gli aggi di riscossione e le ulteriori somme aggiuntive. Queste ultime sono calcolate a cura della esattoria, dalla data di notifica della cartella alla data di presentazione dell’istanza di dilazione e riscosse in unica soluzione, in concomitanza con la prima rata di ammortamento (D. Lgs. 46/99 art.27; circ. 161/2000).

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LA DOMANDA DI DILAZIONE DEL DEBITO IN FASE AMMINISTRATIVA

Nel caso in cui il debito sia in fase amministrativa, in fase legale o già iscritto a ruolo ma non ancora notificato, la domanda deve essere unica e comprendere tutti gli importi non pagati.

A tal proposito è opportuno che l’assicurato si rivolga alla sede Inps di appartenenza affinché gli venga rilasciata una stampa con l’indicazione del debito, delle sanzioni  quantificate alla data di presunta presentazione della domanda ed i dati per la compilazione del modello F24.

Per ottenere la dilazione del debito in fase amministrativa il contribuente deve:

  1. presentare alla sede di competenza domanda di dilazione, reperibile presso ogni sede Inps, o scaricabile dal sito internet dell’INPS
  2. allegare la quietanza di versamento non inferiore ad 1/12° del debito contributivo del quale si chiede la rateazione, effettuato con modello F24 presso istituti bancari o postali;
  3. se si tratta di azienda con dipendenti, attestare l’avvenuto integrale pagamento delle quote a carico di quest’ultimi;
  4. qualora la domanda non venga sottoscritta in presenza del funzionario Inps, che ne certifica le generalità, allegare fotocopia del documento di identità (D.P.R. 445/2000 art. 35);
  5. continuare a versare gli acconti mensili fino all’invio del piano di ammortamento;

Dopo la delibera di accoglimento da parte dell’Istituto, definito il piano di ammortamento, la differenza dell’importo da rateizzare non ancora pagato, sarà iscritto a ruolo con la emissione di una cartella divisa per il numero delle rate residue (ruolo rateizzato circ. 169/2004)

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