In relazione al Fondo Est si è dibattuto sempre a lungo sulla sua obbligatorietà e nel corso degli anni vi sono sempre stati pareri contrastanti in quanto si sosteneva che l’obbligo fosse solo per gli aderenti alle organizzazioni firmatarie del Ccnl Commercio e Servizi.

Per tutte le altre aziende si sosteneva che l’obbligo non c’era in quanto non essendo l’obbligo ricompreso nella parte economica del contratto collettivo, per le aziende non firmatarie tale incombenza veniva meno.

L’ostacolo è poi stato aggirato con la norma che imponeva alle aziende che non avessero voluto iscriversi a fondo di versare una quota mensile al dipendente per la mancata iscrizione (attualmente 10 euro lordi mensili che equivalgono a retribuzione).

Ma è’ del 15 gennaio 2013 la prima sentenza che stabilisce l’obbligo dell’iscrizione a Fondo Est.

Negli anni passati, infatti, non vi sono stati dei veri e propri pronunciamenti, ma solo transazioni di fronte al Giudice, pur con il riconoscimento del 100 per cento di quanto richiesto dal lavoratore.

La sentenza del Giudice della sezione Lavoro del Tribunale di Torino, nella causa promossa da una lavoratrice patrocinata dalla Uiltucs del Piemonte, ha stabilito che l’art. 95 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario, distribuzione e servizi e la dichiarazione a verbale in calce a tale articolo, “secondo cui le quote e i contributi per il finanziamento del fondo di assistenza sanitaria integrativa fanno parte del trattamento economico complessivo spettante al lavoratore, destituisce di fondamento la tesi di parte convenuta secondo cui l’azienda, non avendo aderito ad alcuna delle associazioni di categoria stipulanti, sarebbe vincolata soltanto all’applicazione della parte economico/normativa del Ccnl e non già alle clausole contrattuali, quali quella relativa al Fondo Est, qualificate come obbligatorie, in quanto non disciplinanti direttamente il rapporto di lavoro ma costituenti obblighi esclusivamente a carico dei soggetti collettivi contraenti”.

Citando anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 5625 del 2000, il giudice ha dichiarato che “la clausola contrattuale che prevede l’obbligo per i datori di lavoro di iscrivere i lavoratori al fondo e di versare le quote e i contributi previsti deve essere ricondotta alla parte economico-normativa del Ccnl, che ha la funzione sociale di realizzare una disciplina uniforme dei rapporti di lavoro di una determinata categoria ed è vincolante anche per i datori di lavoro non iscritti alle associazioni datoriali stipulanti”

Il giudice ha quindi condannato l’azienda, che aveva omesso di iscrivere la lavoratrice a Fondo Est, a risarcire la stessa per una somma pari al costo sostenuto per le prestazioni sanitarie, che le sarebbe stato rimborsato dal fondo qualora l’azienda avesse provveduto all’iscrizione.

Quindi riassumendo:

l’iscrizione è obbligatoria per tutte le aziende che applicano il CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario e dei servizi e il CCNL per i dipendenti delle aziende del turismo, pubblici esercizi e agenzie di viaggio.

La non iscrizione è una violazione del CCNL.

L’accordo di rinnovo del 26/02/2011 prevede che, con decorrenza marzo 2011, l’azienda che non aderisce al Fondo EST sia tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari a euro 10,00 lordi per 14 mensilità, assicurando altresì le stesse prestazioni che EST assicura ai propri iscritti mediante la stipula di polizze sanitarie integrative aventi le stesse caratteristiche di quelle previste dal FONDO EST.

La contribuzione a carico dell’azienda a favore dei lavoratori iscritti è attualmente pari a 10,00 euro per il personale a tempo pieno e 10,00 euro per il personale con contratto a tempo parziale. La contribuzione a carico dei lavoratori è pari ad € 2 sia esso assunto a tempo pieno o a tempo parziale.

L’azienda ha perciò la facoltà di:

1)  iscriversi al Fondo EST

2)  non iscriversi e pertanto erogare in busta paga la quota di retribuzione e al contempo stipulare una polizza sanitaria integrativa.