Lo scorso 7 Agosto 2018, dopo l’approvazione in Senato, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n.96 del 9 Agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018, c.d. “Decreto Dignità”, primo decreto del governo Conte.

Nato con l’obiettivo principale di tutelare la dignità dei lavoratori, delle imprese e dei professionisti, il disposto normativo interviene in maniera massiccia sul contratto a tempo determinato, attraverso diverse norme volte a contrastare il fenomeno del precariato.

Le principali novità vanno dalla reintroduzione della “causale” (ossia la ragione tecnica-organizzativa che giustifica il ricorso a tale tipologia di contratto) alla riduzione delle proroghe, passando per l’aumento del contributo addizionale.

Il Legislatore è intervenuto anche in merito all’ampliamento dei termini per impugnare il contratto in caso di utilizzo ingiustificato da parte del datore di lavoro.

Vediamo meglio nel dettaglio le principali novità.

 Durata, proroghe e rinnovi

 La nuova normativa interviene apportando modifiche all’art. 19 comma 1 del D.lgs. 81/2015.

Il nuovo art. 19 prevede che la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato “a-causale” possa avvenire solo ed esclusivamente per un periodo di durata non superiore ai 12 mesi.

La durata massima del contratto a tempo determinato si riduce a 24 mesi, contro i precedenti 36 mesi previsti dal Jobs Act.

Il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi solo in presenza delle seguenti tre causali:

  1. Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività;

Il datore di lavoro deve specificare, oggettivamente, la realizzazione di una attività lavorativa non abitudinaria dell’azienda che si è venuta a creare in modo estemporaneo e non stabile. Ciò potrà essere evidenziato anche dalle mansioni che verranno affidate al lavoratore, che dovranno essere diverse rispetto a quelle dei lavoratori già presenti in azienda e che effettuano attività di routine.

  1. Ragioni sostitutive;

Il datore di lavoro deve indicare il nominativo del lavoratore sostituito e la relativa data di fine sostituzione L’apposizione del termine al contratto deve risultare comunque nell’atto scritto, pena la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.

  1. Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Il datore di lavoro dove evidenziare che, per quanto si tratti di una attività ordinaria per l’impresa, l’assunzione a tempo è dovuta ad un aumento improvviso (non programmabile), non effettuabile con il personale in forza (significativo) e di breve durata (incremento temporaneo).

È bene sottolineare che le sopracitate ragioni giustificatrici non trovano applicazione per:

  • Attività stagionali;
  • Personale artistico e tecnico delle Fondazioni di produzione musicale;
  • Start-up innovative previste dall’art.25 della Legge n.221/2012 per il periodo di quattro anni dalla loro costituzione.

Altra importante novità riguarda il numero massimo di proroghe previste.

Il limite massimo si riduce a 4 nell’arco di 24 mesi, a fronte delle 5 nell’arco di 36 mesi previste dal Jobs Act e la trasformazione a tempo indeterminato in caso di sforamento scatta solamente a partire della quinta proroga.

Per quanto riguarda i rinnovi, il datore di lavoro deve sempre rispettare il periodo di “stop & go” (c.d. periodo cuscinetto”) introdotti dal “Decreto Giovannini” (D.L. n. 76/2013), ossia:

  • 10 giorni, per i contratti inferiori a 6 mesi;
  • 20 giorni, per i contratti superiori a 6 mesi.

Termine dell’impugnazione

Quanto alle tutele del lavoratore assunto a tempo determinato, il Legislatore ha previsto un ampliamente del termine per impugnare il contratto.

L’art. 1 comma 1, lettera c) del D.L. n. 87/2018 stabilisce infatti che i termini di impugnazione del contratto a tempo determinato passano da 120 a 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.

Contributo addizionale

Ad appesantire maggiormente il contratto a termine, l’introduzione di un nuovo contributo aggiuntivo dello 0,5%, applicato in occasione di ciascun rinnovo del contratto, anche in somministrazione, che si aggiunge al contributo addizionale già previsto dalla Riforma Fornero dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ( art.2 comma 28 Legge 28 Giugno 2012 n.92).

Periodo transitorio

La legge di conversione del c.d. ‘Decreto Dignità’ ha introdotto anche l’inserimento di un periodo transitorio fino al 31 ottobre 2018 per l’adeguamento alle novità previste dal Decreto.

Le nuove regole si applicano a tutti i contratti a tempo determinato stipulati dopo il 14 luglio 2018.

Per quanto riguarda i contratti stipulati in precedenza, le nuove regole si applicano alle proroghe e ai rinnovi stipulate dal 1°novembre 2018.

Ciò significa che tutti i contratti a termine stipulati prima del 14 luglio 2018 potranno essere prorogati secondo le vecchie regole, purché la proroga sia antecedente al 1° novembre 2018.

Dopo la fine del periodo transitorio le nuove regole si applicheranno a tutti i contratti a termine stipulati dopo il 14 luglio 2018 e alle proroghe e ai rinnovi dei contratti a termine stipulati in precedenza.