Con la legge di Stabilità 2016 viene introdotta una nuova norma che permette al lavoratore interessato, in presenza di determinati requisiti, di ridurre il proprio orario di lavoro beneficiando della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. A fronte della riduzione di orario, il dipendente riceverà da parte del proprio datore di lavoro una somma, su cui non gravano oneri fiscali e previdenziali, corrispondente alla contribuzione ai soli fini pensionistici relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

I requisiti
Questa opportunità è riservata ai lavoratori del settore privato, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima, assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che:

• entro la fine dell’anno 2018 maturino il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia;
• abbiano già conseguito i relativi requisiti minimi di contribuzione;
• riducano il proprio orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60% per un lasso di tempo non superiore al periodo intercorrente tra la data di concessione del beneficio e la data di maturazione del diritto alla pensione.

La riduzione di orario dovrà essere oggetto di uno specifico accordo con il datore di lavoro il quale è tenuto a comunicare all’Inps e alla direzione territoriale del Lavoro la stipulazione del contratto e la relativa cessazione secondo le modalità che verranno chiarite con decreto del ministero del Lavoro da emanarsi entro il 1° marzo 2016.

Tuttavia il legislatore ha già precisato che la riduzione dell’orario dovrà essere autorizzata dalla direzione territoriale del Lavoro e il beneficio verrà concesso dall’Inps nei limiti delle risorse stanziate nell’ambito della stessa legge di Stabilità (60 milioni nel 2016 e nel 2018, 120 milioni nel 2017).

Si precisa che ai fini della contribuzione figurativa, la legge di Stabilità 2016 fa espresso rinvio al comma 6 dell’articolo 41 del Dlgs 148/2015 contenente le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Di conseguenza, ai fini dell’individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo, si dovrà considerare neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale.