Spesso ci viene domandato come mai nel mese di giugno appare la voce 9600 FE – Importo da assoggettare. La voce paga 9600 serve a valorizzare l’imponibile ferie non godute da assoggettare per legge a contribuzione anticipata.

Anche se non fruite, sulle ferie vanno pagati i contributi. Entro la fine del mese di giugno sulle ferie maturate nei 18 mesi precedenti e non fruite (termine ultimo di legge a loro disposizione), i datori di lavoro devono versare la contribuzione all’Inps entro il prossimo 22 agosto, cioè con la denuncia contributiva relativa al corrente mese di luglio (il termine di pagamento dovrebbe essere il 16 agosto, ma è prorogato al 22 per pausa estiva).

Nella Busta paga l’importo da assoggettare e verificabile dalla presenza della seguente voce figurativa e descrizione: 9600 FE – Importo da assoggettare e dalla successiva voce contributiva 0001 Contributo I.V.S.

Nei mesi successivi se si verificherà il godimento di ferie, avverrà la restituzione del contributo versato in anticipo per i giorni di ferie goduti.