Una domanda ricorrente è sul mese/giorno in cui si deve corrispondere la quattordicesima mensilità ai lavoratori.

Esaminiamo quindi i principali contratti collettivi:

Commercio Confcommercio: 

Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente Contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.

Turismo Confcommercio:

La gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.

Palestre e impianti sportivi:

I lavoratori di cui al primo e secondo comma del presente allegato sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all’art. …, in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.

Centri elaborazione dati:

Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all’art.111 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.

Enti culturali, turistici e sportivi – Federculture:

….entro il mese di giugno, l’Azienda corrisponde ai dipendenti una 14ª (quattordicesima) mensilità pari alla retribuzione individuale mensile dello stesso mese.

(in aggiornamento)