Insindacabile il licenziamento del dirigente per riduzione dei costi

Con sentenza n. 436/2019 depositata lo scorso 10 gennaio, la Cassazione ha confermato che in base al principio costituzionale di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), non può essere sindacata la scelta imprenditoriale di sopprimere una posizione lavorativa.

La Corte si è così pronunciata sul caso di una dirigente con mansioni di direttore delle risorse umane, amministrazione e finanza, licenziata per soppressione della posizione, con simultanea attribuzione delle relative funzioni all’amministratore delegato. Scelta, questa, motivata dall’esigenza di ridurre i costi. Va precisato che l’impugnazione era stata promossa, inter alia, denunciando la totale inesperienza dell’amministratore delegato, in quanto neolaureata e figlia del presidente della Società. Andando incontro al giudizio sfavorevole dei giudici di merito, che avevano infatti entrambi respinto l’impugnativa, la dirigente proponeva ricorso in cassazione denunciando la violazione ed erronea applicazione di legge.

La Corte di legittimità, pur respingendo ogni richiesta di riesame nel merito, confermava come esente da vizi la sentenza impugnata, evidenziando comunque l’insindacabilità della scelta aziendale di attuare un piano orientato al risparmio di costi. Confermando così alcune proprie precedenti pronunce anche recenti (tra tutte, Cass. Civ. Sez. Lav., n. 12668/2016 e n. 3628/2012), la Corte ha ribadito il principio di diritto secondo il quale il licenziamento del dirigente d’azienda ben può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che possono anche non coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dal momento che il principio di correttezza e buona fede – che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento anche dirigenziale – deve essere coordinato con la libertà d’iniziativa economica, come garantita dall’art. 41 Cost.

Concludendo, ad avviso della Cassazione, la Corte d’Appello ha correttamente rilevato che, una volta accertata l’effettività della sostituzione della dirigente con l’amministratore delegato, nonché l’effettiva riduzione dei costi, la decisione non potesse essere valutata nel merito, trattandosi di una scelta economico-organizzativa del datore, appunto, insindacabile nei profili di opportunità (principio peraltro “cristallizzato” dall’art. 30 comma 1 della L. n. 183/2010).

 

Fonte: Il Sole24ore