La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad un quesito della DRL del Veneto, con la nota n. 2642 del 6 febbraio 2014, stabilisce che in fase di ordinanza di ingiunzione, alla violazione del datore di lavoro di retribuire un lavoratore che ha effettuato lo straordinario senza che il valore venga iscritto nel Libro Unico del Lavoro (c.d. “fuori busta“) deve essere applicata, prioritariamente, la sanzione prevista dagli artt. 1 e 3 della Legge n. 4/1953 e che stabilisce: “è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome, e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni famigliari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute ….” e “il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione“. Detta norma, quindi, prevale su quella prevista dall’art.5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 66/2003 secondo la quale “il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro ….”.

Concludendo, in caso di straordinari pagati “fuori busta” il Ministero del Lavoro ritiene che trovino applicazione le sanzioni di cui alla Legge n. 4/1953 e, qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, anche la sanzione di cui al Decreto Legislativo n. 66/2003.

 

 la nota ministeriale