(D.LGS N. 67 del 21.04.2011 – Ministero del Lavoro, Circolari nn. 15 del 20.06.2011 e 22 del 10.08.2011 – INPS, Messaggi nn. 12693 del 10.06.2011 e 16762 del 25.08.2011)
Anche quest’ anno permane l’ obbligo, da parte del Datore di Lavoro, di comunicare, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio ed al competente Istituto Previdenziale:

a) entro il 31 marzo 2014 l’ impiego nel corso del 2013 di lavoratori addetti all’esecuzione di lavori usuranti: lavoro notturno, lavoro a catena e conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

La suddetta comunicazione deve essere predisposta esclusivamente per fini statistici e, con riferimento ai lavoratori notturni, deve indicare per ogni dipendente il numero delle giornate di lavoro notturno.

Per lavoratore notturno deve intendersi:
– lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino) per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 giorni per i lavoratori che maturano i requisiti per l’accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 oppure 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal primo luglio 2009;
– lavoratori non a turni saranno considerati lavoratori notturni coloro che prestano la loro attività lavorativa per almeno tre ore nell’intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

I datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente il modello “LAV-US” disponibile sul sito del Ministero del lavoro (www.lavoro.gov.it) ed il portale lavoro (www.cliclavoro.gov.it).

b) annualmente (solitamente entro il 31 marzo di ogni anno) l’esecuzione nel corso dell’ anno precedente di lavoro notturno compreso in turni periodici oppure svolto in modo continuativo nel caso in cui risultino occupati lavoratori notturni beneficiari delle agevolazioni pensionistiche in esame.

La suddetta comunicazione non è dovuta qualora sia stata effettuato l’ analogo adempimento di cui al precedente punto a).
I datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente il modello “LAV-NOT” disponibile sul sito del Ministero del lavoro (www.lavoro.gov.it) ed il portale lavoro (www.cliclavoro.gov.it).

c) entro trenta giorni dall’inizio lo svolgimento delle lavorazioni a catena.

Si ritiene opportuno ricordare che l’omissione delle comunicazioni previste ai punti b) e c) e’ punita con la sanzione amministrativa da €. 500 a €. 1.500 (l’ omissione non deve intendersi applicata/moltiplicata in riferimento al numero dei lavoratori interessati ma in base al numero di comunicazioni omesse ovvero contenenti dati errati o non corrispondenti al vero).

L’ omissione della comunicazione prevista al punto a) non è al momento sanzionata.