La questione sulla corresponsione di una indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute alimenta da sempre un acceso dibattito.

A tal fine vogliamo nuovamente tornare sull’argomento con un quadro normativo riepilogativo.

Il principio di irrinunciabilità delle ferie, sancito dall’’art. 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (come modificato dal d.lgs. n. 213 del 2004), ha introdotto l’espresso divieto di monetizzare il periodo feriale non goduto durante il corso del rapporto di lavoro.

In particolare, il d.lgs 66/2003 dispone che il periodo minimo feriale di quattro settimane “non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro” (art. 10, comma 2).
Si riepilogano, di seguito, le uniche ipotesi di ferie monetizzabili:
  • ferie maturate nei contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno (circolare del Ministero del Lavoro 8/2005; risposta ad interpello n. 2041/2005);
  • ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 66/2003 (circ. Min. lav. n. 8/2005; risposta ad interpello n. 496/2006);
  • ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento (art. 10 D.Lgs. n. 66/2003; risposta ad interpello n. 5221/2006);
  • ferie previste dalla contrattazione collettiva o individuale in misura superiore al periodo minimo legale di quattro settimane (art. 10 D.Lgs. n. 66/2003; circ. Min. lav. n. 8/2005;risposta ad interpello n. 5221/2006; Tribunale di Milano 3 marzo 2005).

Pertanto, la misura minima legale delle ferie irrinunciabili è pari a 24 giorni annui (4 settimane per 6 giorni), quindi i giorni di ferie eccedenti tale misura possono essere monetizzati se non goduti.