Il contributo Aspi deve essere erogato dal datore di lavoro privato in caso di licenziamento del lavoratore.

Il contributo è dovuto anche qualora il lavoratore non abbia maturato i requisiti soggettivi per l’accesso all’Aspi, ovvero il datore di lavoro è a conoscenza della ricollocazione del lavoratore presso altro impiego.

Il contributo, per l’anno 2015, è pari a 490,10 euro (41% di 1.195,37 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni(l’importo massimo del contributo è pari a 1.470,30 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 40,84 euro/mese (490,10/12).

 

Casi in cui va versato il Ticket   
Licenziamento per giusta causa
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Licenziamenti disciplinari
Licenziamento di lavoratore intermittente (a chiamata), esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale.
Dimissioni per giusta causa
Dimissioni intervenute durante il periodo di maternità
Risoluzione dell’apprendista al termine del periodo formativo
Risoluzione consensuale a seguito di procedura di conciliazione obbligatoria pre licenziamento GMO

 

Casi in cui NON va versato il Ticket       
Dimissioni
Scadenza contratto a termine
Risoluzione consensuale
Licenziamento lavoratore domestico
Licenziamento di lavoratori assicurati presso la gestione INPGI (es. giornalisti)
Licenziamento operai agricoli
Lavoratori extracomunitari stagionali
Decesso del lavoratore
Licenziamento collettivo (fino al 31 dicembre 2016)
Licenziamento giustificato motivo per fine lavoro nel settore edile (fino al 31 dicembre 2015)
Cambio di appalto con riassunzione del lavoratore da parte del nuovo soggetto appaltatore (fino al 31 dicembre 2015)