La recente riforma dei contratti di lavoro ha abrogato  gli artt. da 61 a 69bis del  D.Lgs. 276/2003, Titolo VII TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI Capo I Lavoro a progetto e lavoro occasionale

Quali sono le conseguenze interpretative in relazione al rapporto di collaborazione?

La norma pare eliminare alla radice la collaborazione coordinata e continuativa come la conosciamo, riportando qualsiasi prestazione non di lavoro subordinato né di lavoro autonomo a quanto
disciplinato dall’art. 2222 c.c. ossia al contratto d’opera (con alcune esclusioni ben determinate).
Vi è lavoro autonomo quando la persona esercita un’attività con abitualità e prevalenza che può manifestarsi come attività di genere intellettuale o d’impresa.
Vi è lavoro subordinato quando sussiste un elemento di base che più di altri ne evidenzia le caratteristiche:
L’ETERODIREZIONE
Essa viene rappresentata dal potere del datore di lavoro, non solo disciplinare, ma anche di intervenire in ogni momento sulle modalità di svolgimento della prestazione in quanto il lavoratore è inserito a pieno titolo nell’organizzazione aziendale e per questo il datore di lavoro determina il necessario coordinamento spaziale e temporale del suo lavoro con gli altri fattori produttivi da esso organizzati
Nel mezzo permane la cosiddetta “parasubordinazione”.

Risvolti tributari

L’art.50 TUIR 917/86, comma 1, let. c-bis.
Il disposto normativo, dopo aver indicato le CO.CO.CO, tipiche ed atipiche, ed averle considerate “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”, espressamente stabilisce l’”assorbimento” delle CO.CO.CO. nel reddito di lavoro autonomo se gli uffici e le collaborazioni rientrano nell’oggetto dell’arte o della professione. Conseguentemente, per tali CO.CO.CO verrà meno la qualificazione di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Con la C.M. 58/E 2001/64644 del 18/06/2001, l’Agenzia Entrate, ha affermato che, al fine di stabilire se sussista o meno connessione tra l’attività di collaborazione e quelle di lavoro autonomo esercitata bisognerà valutare se per lo svolgimento dell’attività siano necessarie conoscenze di carattere tecnico/giuridico direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata.
e siccome l’Art. 53 – Redditi di lavoro autonomo stabilisce che 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, di attivita’ di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5. parrebbe potersi aspettare che se una persona esercita abitualmente un certo tipo di prestazione coordinate e continuativa, possa trovare applicazione automatica, non più l’art. 50 ma l’art. 53 del TUIR con conseguente possibile assoggettamento alle norme in materia di IVA, oppure essere considerato dipendente, salvo che la prestazione sia di carattere occasionale , estemporaneo.

Contratto di lavoro ai sensi dell’art. 2222 cod.civ.: approfondimento

Il contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. si caratterizza per lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo di tipo occasionale. Si può parlare di contratto di prestazione occasionale d’opera nelle ipotesi in cui un soggetto, verso un corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente. Il prestatore d’opera, pertanto, svolge la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione delle prestazioni, senza alcun coordinamento con l’attività del committente e senza alcun inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale. La prestazione d’opera occasionale, infatti, si caratterizza per: • assenza di vincoli di orario; • libertà nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore; • raggiungimento di un risultato; • compenso determinato in funzione dell’opera eseguita o del servizio reso e privo pertanto del carattere della periodicità; • assunzione del rischio economico da parte del lavoratore; • non necessariamente impiego di mezzi organizzati; • unicità e saltuarietà della prestazione: il lavoratore riceve un unico incarico, anche se l’assolvimento del medesimo richiede il compimento di una serie di atti in un certo arco temporale.

Conclusione

Di primo acchito sembra che l’unica forma di collaborazione possibile (a parte ovviamente quelle escluse dalle nuove norme) possa rimanere solo quella occasionale sottoposta alle regole stabilite dall’art. 2222 c.c. ossia il contratto d’opera; se così fosse ne conseguirebbe che i redditi ottenuti devono essere assoggettati alle norme dell’art. 67, comma 1, lettera l del TUIR (redditi derivanti da attivita’ di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;). Questo però porrebbe un problema importante per il mancato coordinamento con le norme sull’assicurabilità di questi prestatori all’Inail, privandoli di una importante tutela per loro non prevista (nota Inail n.8820/2009). Per questo tipo di prestazioni permane l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps, mantenendo la fascia di esenzione contributiva (e quindi di iscrizione) fino a 5mila euro annui complessivi; non sussiste obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego e obbligo di iscrizione nel libro unico del lavoro.
Attenzione però agli abusi in quanto permane la maxisanzione per lavoro nero qualora in sede di ispezioni il rapporto possa essere riconfigurato come lavoro dipendente.

Art. 2222. Contratto d’opera.

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV (obblighi di fare non fare permettere)

Fonte ODCEC Milano

Tipologia Riferimentinormativi Tipo di redditoe ritenute Contributi e premi
Prestazioni di lavoro autonomo occasionale dalle quali deriva un reddito complessivo annuo fino a € 5.000,00 Art. 2222 c.c. Redditi diversi art. 67, c. 1, lett. l), D.P.R. n. 917/1986. Ritenuta art. 25, D.P.R. n. 600/1973 Nessuna contribuzione dovuta all’Inps e all’Inail
Prestazioni di lavoro autonomo occasionale con un reddito complessivo annuo superiore a € 5.000,00 Art. 2222 c.c. Redditi diversi art. 67, c. 1, lett. l), D.P.R. n. 917/1986. Ritenuta art. 25, D.P.R. n. 600/1973 Contributo alla Gestione separata Inps, legge n. 335/1995, sul reddito eccedente € 5.000,00. Nessuna contribuzione Inail
Collaborazione occasionale (durata fino a 30 giorni annui e compensi fino a € 5.000,00 annui con lo stesso committente) Art. 61, c. 2, D.Lgs. n.276/2003 Redditi assimilati al lavoro dipendente art. 50, c. 1, lett. c-bis), D.P.R. n. 917/1986. Ritenuta artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973 Contributo alla Gestione separata Inps, legge n. 335/1995. Contribuzione Inail art. 5, D.Lgs. n. 38/2000
Prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite massimo di € 5.000,00 di reddito annuo e nel limite di € 2.000,00 per l’impresa commerciale o per lo studio professionale Art. 70 e segg., D.Lgs. n. 276/2003 Nessuna ritenuta, art. 72, c. 3, D.Lgs. n. 276/ 2003 Contributo alla Gestione separata Inps, art. 2, c. 26, legge n. 335/1995. Contribuzione Inail art. 72, D.Lgs. n. 276/2003