Sabato 8 ottobre 2016 sono entrate in vigore le nuove disposizioni del D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185. Tale norma ha radicalmente modificato la disciplina della comunicazione del lavoro accessorio, che ora va inviata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, nonché la relativa sanzione.

In relazione a quanto sopra, il neocostituito Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato la circolare in materia (cfr. circ. 17 ottobre 2016, n. 1 ), i cui contenuti essenziali sono riepilogati di seguito:

A) Imprenditori (non agricoli) e professionisti: la comunicazione in questione va effettuata all’Ispettorato almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e deve riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio, indicando:

1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) il giorno di inizio della prestazione;
4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.

B) Imprenditori agricoli: la comunicazione va effettuata entro lo stesso termine (60 minuti prima della prestazione) ma con contenuti in parte differenti, e cioè:

1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore (come sopra);
2) il luogo della prestazione (come sopra);
3) la durata (e, quindi, non l’ora di inizio e di fine; per esempio: 3 ore) della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni (quindi, con possibile estensione della validità della medesima e-mail a 3 giorni e non a 1 solo).

C) In aggiunta alla “nuova” comunicazione all’Ispettorato, resta confermato l’obbligo di effettuare la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’Inps (cfr. Min. Lav., Nota 25 giugno 2015, n. 3337; Inps, circ. 12 agosto 2015, n. 149).

D) Almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, il committente imprenditore o professionista deve inviare una e-mail (la circolare non fa alcun riferimento alla PEC) alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente e indicati in allegato al documento (si tratta di nuovi indirizzi, tutti inizianti per “voucher….”).

E) Le e-mail vanno inviate prive di qualsiasi allegato e devono riportare i dati del committente (almeno codice fiscale e ragione sociale, da riportare anche nell’oggetto della e-mail) e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio di cui sopra (dati anagrafici del lavoratore, luogo della prestazione ecc.): è opportuno (o meglio: è indispensabile, per maggior sicurezza ai fini della prova, e anche per semplificare l’attività ispettiva) conservare copia delle e-mail spedite.

F) Anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni che sono già state trasmesse devono essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

G) La violazione dell’obbligo di comunicazione in argomento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per cui essa è stata omessa, senza possibilità di avvalersi della procedura di diffida ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.

H) Il personale ispettivo, secondo quanto precisato nella circolare, terrà in debito conto, in relazione all’attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 (8 ottobre 2016) e la nuova circolare (17 ottobre 2016).

I) Infine, con il previsto decreto ministeriale, al termine quindi della creazione di una infrastruttura tecnologica in grado di semplificare il più possibile i nuovi obblighi di comunicazione, sarà possibile definire l’utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS ovvero introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.