Attenzione a non presentare erroneamente all’Inps una domanda di disoccupazione (Naspi) anziché una domanda di mobilità. L’errore può comportare il rischio che si perdano i 12 mesi d’indennità oltre a ulteriori conseguenze sull’anzianità contributiva del lavoratore.
L’Istituto prevede, infatti, la possibilità di trasformare una domanda già presentata per ottenere il nuovo sussidio di disoccupazione in una domanda per l’indennità di mobilità ordinaria di cui alla legge 223/91, ma occorre che la richiesta di conversione sia “esplicita” e che venga inviata entro i termini di decadenza per la presentazione della mobilità, ossia entro 68 giorni dal licenziamento.
Si ricorda che la Naspi spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione per licenziamento individuale, licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione (articolo 6, Dlgs 23/15), dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale con la procedura prevista dall’articolo 7 della legge 604/66.
Della mobilità possono, invece, usufruire i licenziati a seguito di un procedimento di licenziamento collettivo (articoli 4 e 24 della legge 223/91) da parte di aziende appartenenti a particolari settori economico-produttivi.
La possibilità di incorrere in un errore non è remota: è capitato, ad esempio, che sia stata presentata una domanda di Naspi a fronte di una situazione di licenziamento collettivo, per il quale la possibilità di richiedere alternativamente l’indennità di disoccupazione è possibile solo ed esclusivamente se la domanda di mobilità sia stata respinta per mancanza dei requisiti amministrativi.
Proprio per questo motivo è necessaria la massima attenzione non solo quando la richiesta viene presentata all’Inps dallo stesso lavoratore, ma anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo si avvalga dell’assistenza di un patronato. In quest’ottica, va sempre spiegata nei minimi dettagli la propria situazione lavorativa e va ricontrollato con attenzione il contenuto della domanda al momento della firma della stessa.
Se l’errore viene comunque commesso, a quel punto bisogna stare attenti a quanto indicato dal messaggio 1644/15 dell’Inps, il quale – come detto – non si accontenta dell’invio della nuova documentazione necessaria per ottenere la mobilità, ma richiede che quest’ultima sia accompagnata da una «esplicita richiesta di conversione».
Sul punto nel messaggio si chiarisce che per i lavoratori in mobilità la condizione è bene evidenziata dalla presenza della comunicazione obbligatoria Unilav del licenziamento collettivo inviata dai consulenti del lavoro per conto del datore di lavoro, dalla lettera di licenziamento, in cui viene segnalato che lo stesso è avvenuto a seguito della procedura di mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/91 e dalla iscrizione nelle liste di mobilità approvata dalla Commissione regionale per l’impiego, che può intervenire nei 68 giorni dal licenziamento. Tutti documenti – precisa l’Istituto – di cui il lavoratore o i patronati (se il licenziato si affida ad essi) sono assolutamente a conoscenza e che pongono fin da subito in evidenza la necessità – nel caso di un’erronea richiesta di Naspi – di presentare la domanda di mobilità entro i termini decadenziali previsti, mentre l’invio dei documenti richiesti non costituisce esplicita richiesta di conversione.