Con sentenza n. 3224 del 12 febbraio 2014, la Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento comminato al lavoratore a seguito di inidoneità fisica, ascrivibile allo svolgimento di attività extra-lavorativa, rendendo impossibile la prosecuzione dell’attività lavorativa e l’utilizzazione a mansioni equivalenti.

La Suprema Corte ha, quindi, escluso la responsabilità del datore di lavoro per l’aggravamento della salute del proprio dipendente, se questo è ascrivibile a fattori esterni all’attività lavorativa propria del lavoratore.