Con la Circolare n. 19 dell’11/12/2018, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione illustra la normativa di cui all’articolo 43 bis del Decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, convertito dalla Legge n. 130 del 16 novembre 2018.

In base a esso, è stata prevista la possibilità – per le Società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020 ai sensi dell’articolo 44 del medesimo Decreto legge, per crisi per cessazione di attività – “di essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa, a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del c.d. contributo di licenziamento“.