L’ormai noto Decreto Dignità, in tema di contratti a termine non modifica la previgente disciplina nelle pause intermedie nei rinnovi.

Resta infatti inalterata la disciplina relativa alle cosiddette “pause intermedie” (o “periodi cuscinetto” o “stop and go”): se il lavoratore viene riassunto (con un nuovo contratto) a tempo determinato entro:

•10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi; ovvero

•20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi;

•il secondo contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato, salvo che il contratto collettivo (nazionale, territoriale, aziendale) non preveda termini più brevi o azzeri gli intervalli temporali.